venerdì 4 giugno 2010

CERTIFICATI VERDI




Un certificato verde è una forma di incentivazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tratta in pratica di titoli negoziabili, il cui utilizzo è diffuso in molti stati come ad esempio nei Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e alcuni stati USA.
Si tratta di certificati che corrispondono ad una certa quantità di emissioni di CO2: se un impianto produce energia emettendo meno CO2 di quanto avrebbe fatto un impianto alimentato con fonti fossili (petrolio, gas naturale, carbone ecc.) perché "da fonti rinnovabili", il gestore ottiene dei certificati verdi che può rivendere (a prezzi di mercato) a industrie o attività che sono obbligate a produrre una quota di energia mediante fonti rinnovabili ma non lo fanno autonomamente.

In Italia i certificati verdi sono emessi dal Gestore dei Servizi Energetici GSE (Gestore Servizi Energetici) su richiesta dei produttori di energia da fonti rinnovabili.

I Certificati Verdi sono introdotti dal decreto di liberalizzazione del settore elettrico nota come Decreto Bersani. Il decreto di attuazione della direttiva 96/92/CE stabilisce che i produttori possano richiedere i certificati verdi per 8 anni (per impianti entrati in servizio o revisionati dopo l'aprile del 1999) e per 15 anni per impianti successivi al 31/12/2007 (norma in finanziaria 2008). I certificati verdi permettono alle imprese che producono energia da fonti convenzionali (petrolio, carbone, metano, eccetera) di rispettare la legge che obbliga ogni produttore o importatore di energia a usare fonti rinnovabili per il 2%.

Il sistema dei "Certificati verdi" è una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, basato su meccanismi di mercato. I "Certificati Verdi" sono stati introdotti in seguito all'approvazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che ha stabilito l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili. L'obbligo è a carico di tutti i produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili.
La legge prevede che all'obbligo si possa far fronte, sia immettendo direttamente in rete elettricità prodotta da fonti rinnovabili, sia acquistando da altri produttori di fonti rinnovabili titoli comprovanti la produzione della quota equivalente. Questi titoli, chiamati appunto "Certificati Verdi", attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili e vengono emessi dal GSE, dietro il riconoscimento all'impianto del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa

L'impresa produttrice di energia acquista, presso la borsa gestita da GSE, i certificati verdi che gli occorrono per raggiungere la soglia del 2% della propria produzione. La quota del 2% si incrementa ogni anno, dal 2004, di 0,35% punti percentuali. I certificati verdi possono essere accumulati e venduti successivamente, ad esempio quando il valore sia cresciuto a seguito della domanda di mercato. Nel 2005 il valore è stato fissato dal mercato a 108,92 €/MWh al netto dell'IVA per 86.136 certificati verdi emessi per complessivi 4.308 GWh. I produttori di energia da fonti rinnovabili hanno anche, per legge, la "priorità di dispacciamento" cioè la garanzia, da parte del gestore della rete, di comprare prioritariamente l'energia così prodotta. Al 2006 con gli impianti certificati come fonti rinnovabili producevano 3.212 GWh di energia idroelettrica (35%), 2.440 GWh eolica (27%), 1.297 GWh con biomasse (14%), 943 GWhgeotermica (10%), 745 GWh biogas (8%), 521 GWh con i rifiuti (6%) e 2,7 GWh solare [3]. Il prezzo dei certificati verdi è stato pari a circa 125 €/MWh nel 2006, valore a cui va aggiunto il prezzo di cessione dell'energia elettrica sul mercato (oltre 70 €/MWh), per un totale di circa 200 €/MWh. Dal 2009 sarà di circa 180 €/MWh più il prezzo di cessione dell'energia elettrica sul mercato.
L’autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per l'anno 2009,ha stabilito che il prezzo è pari a 91,34 €/MWh.
Per approfondire analizziamo adesso a cosa servono e come vengono distribuiti i certificati verdi sul territorio nazionale.

IL MECCANISMO DEI CERTIFICATI VERDI

Il sistema delle quote obbligate di energia prodotta da fonti rinnovabili

L’art. 11 del D.Lgs. 16/03/1999 n. 79 ha introdotto l’obbligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l’1/4/1999.
La quota percentuale è calcolata sulla base delle produzioni e delle importazioni da fonti non rinnovabili dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, con una franchigia di 100 GWh per ciascun operatore. Tale quota inizialmente era fissata nel 2%. Il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 ha stabilito un progressivo incremento annuale di 0,35 punti percentuali nel triennio 2004 – 2006. La Legge Finanziaria 2008 ha elevato l’incremento annuale a 0,75 punti percentuali per il periodo 2007-2012. Successivi decreti ministeriali stabiliranno gli ulteriori incrementi per gli anni posteriori al 2012.

Anno di
riferimento Quota Anno di Assolvimento
d’obbligo
2001______ 2% _________ 2002
2002______ 2% _________ 2003
2003______ 2% _________ 2004
2004______ 2,35% ______ 2005
2005______ 2,70% ______ 2006
2006______ 3,05% ______ 2007
2007______ 3,80% ______ 2008
2008______ 4,55% ______ 2009
2009______ 5,30% ______ 2010
2012______ 6,05% ______ 2011
2011______ 7,55% ______ 2012
2010______ 6,80% ______ 2013



Produttori ed importatori soggetti all’obbligo possono adempiervi immettendo in rete elettricità prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori titoli, chiamati certificati verdi (CV), comprovanti la produzione dell’equivalente quota.

I certificati verdi sono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo devono dimostrare di avervi adempiuto e quindi costituiscono l’incentivo alla produzione da fonte rinnovabile. Si crea infatti un mercato in cui la domanda è data dai produttori ed importatori soggetti all’obbligo e l’offerta è costituita dai produttori di elettricità con impianti aventi diritto ai certificati verdi. In ultima analisi il meccanismo introdotto dal D.Lgs 79/99 fa sì che i costi dell’incentivazione ricadano direttamente sui produttori e sugli importatori da fonti convenzionali, che debbono obbligatoriamente acquistare i certificati verdi oppure realizzare investimenti per produrre elettricità da fonti rinnovabili.

I certificati verdi

Taglia

Come detto al paragrafo precedente, i certificati verdi (CV) sono titoli comprovanti la produzione di una certa quantità di energia. La loro taglia, inizialmente fissata in 100 MWh, è stata progressivamente abbassata dalla normativa: prima a 50 MWh dalla L. 23/08/2004 n. 239 ed infine ad 1 MWh dalla Legge Finanziaria 2008. Dal primo gennaio 2009, dunque, il possesso di un certificato verde attesta la produzione di 1 MWh. Ciò significa che il numero di CV che un produttore o un importatore deve possedere per dimostrare di aver adempiuto all’obbligo introdotto dal D.Lgs 79/99 è uguale al proprio obbligo espresso in MWh.




Modalità di calcolo


I certificati verdi vengono rilasciati in funzione dell’energia netta prodotta dall’impianto (EA), che è l’energia lorda misurata ai morsetti dei gruppi di generazione diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia elettrica alla rete.

L’energia netta prodotta tuttavia non costituisce sempre direttamente il termine di riferimento per il calcolo del numero di CV spettanti. Per inciso, dato che la taglia dei certificati è stata portata ad 1 MWh, il numero dei CV spettanti corrisponde all’energia incentivata (ECV) espressa in MWh. Secondo la normativa antecedente la Legge Finanziaria 2008, le due grandezze ECV ed EA sono legate solo da relazioni dipendenti dal tipo di intervento realizzato. Tali relazioni sono illustrate nel capitolo 2 sulla qualificazione degli impianti, a cui si rimanda. A seconda della categoria di intervento a seguito della quale un impianto entra in esercizio, cambia la formula che lega l’energia netta prodotta a quella riconosciuta come incentivabile. Per esempio, nel caso di impianti nuovi tutta l’energia netta prodotta dall’impianto può essere incentivata, mentre nel caso di interventi di potenziamento (non idroelettrico) può essere incentivato solo l’incremento di produzione rispetto alla media storica.


Come premesso nella introduzione, i dati illustrati nei capitoli seguenti di questo bollettino sono il risultato del funzionamento del meccanismo dei certificati verdi per come è andato delineandosi prima delle ultime novità normative. Ciò significa ad esempio che i dati sui CV emessi (capitolo 3) sono unicamente il risultato della applicazione delle relazioni sopra descritte, in virtù delle quali il numero dei certificati verdi spettanti dipende solo dall’energia riconosciuta come incentivabile (EI) in funzione del particolare tipo di intervento realizzato.



Sinteticamente, in formule:

ECV = EI = funzione della categoria di intervento e di EA
(per impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007).



Tanto premesso, concludendo questa sezione dedicata alle modalità di calcolo del numero di CV da attribuire all’energia prodotta dagli impianti incentivabili, non ci si può esimere dal fare un brevissimo cenno alle recenti novità legislative sul tema. Il nuovo principio introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 e dal suo collegato fiscale (L. 29/11/2007 n. 222), a beneficio degli impianti entrati in esercizio successivamente al 31/12/2007, consiste nel differenziare l’incentivo in base alla fonte rinnovabile. Il numero di certificati verdi riconosciuti, infatti, viene ad essere legato, oltrechè al tipo di intervento realizzato ed all’energia netta prodotta, al tipo di fonte rinnovabile che alimenta l’impianto: i CV vengono attribuiti moltiplicando l’energia riconosciuta come incentivabile (EI) per dei coefficienti differenti a seconda della fonte rinnovabile.




Sinteticamente, in formule:

ECV = K x EI

(per impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007).
Tabella 1.2 – Coefficienti moltiplicativi per il calcolo del numero di CV da attribuire agli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/ 2007


FONTE _____________________________ coefficiente K
Eolica on-shore___________________________ 1

Eolica off-shore__________________________ 1,1

Geotermica _______________________________ 0,9

Moto ondoso e maremotrice_________________ 1,8

Idraulica ________________________________ 1

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da
quelle di cui al punto Successivo___________1,1

Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli,
di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera,
contratti quadro, o filiere corte____________1,8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione
e biogas diversi da quelli del punto precedente_______0,8



Periodo di riconoscimento e periodo di validità

Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi, inizialmente fissato in otto anni, è stato in un primo tempo elevato a dodici anni dal D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e la Legge Finanziaria 2008 ha chiarito che tale prolungamento si applica a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio tra il 1/4/1999 ed il 31/12/2007. La medesima Legge Finanziaria 2008 ha altresì disposto che l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2007 possa godere dei CV per un periodo di quindici anni.

I certificati verdi hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per ottemperare all'obbligo introdotto dall’art. 11 del D.Lgs 79/99 relativo anche ai successivi due anni.

Prezzo

Il valore dell’incentivo, cioè il prezzo dei certificati verdi, si forma sul mercato in base alla legge della domanda e dell’offerta. Le transazioni dei CV possono avvenire mediante contratti bilaterali o attraverso una piattaforma di negoziazione costituita presso il Gestore del Mercato Elettrico.
Sia per fornire agli operatori indicazioni utili ai fini della valutazione del possibile prezzo di collocamento dei loro certificati verdi, sia per coprire una domanda inizialmente superiore all’offerta, il D.Lgs 79/99 ha stabilito di assegnare i CV anche all’energia rinnovabile prodotta dagli impianti CIP 6/92 entrati in esercizio dopo il 1/4/1999. Il prezzo di offerta di tali certificati da parte del GSE, che li immette sul mercato esclusivamente attraverso la piattaforma del GME, è detto prezzo di riferimento.
Prima della Legge Finanziaria 2008 il prezzo di riferimento dei CV era calcolato come differenza tra l’onere di acquisto da parte del GSE dell’elettricità prodotta dagli impianti CIP6/92 alimentati da fonti rinnovabili ed i proventi derivanti dalla vendita di tale elettricità. La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova modalità di calcolo del prezzo di offerta dei CV del GSE: a partire dal 2008 essi sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 € / MWh ed il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in attuazione dell’articolo 13 comma 3 del D.Lgs 387/03, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.

Fonti rinnovabili e rifiuti

Secondo l’originaria definizione del D.Lgs. 16/03/1999 n. 79, erano considerate fonti rinnovabili e dunque potevano godere dei certificati verdi:

“il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici”.

Incentivazione delle fonti rinnovabili con i Certificati Verdi. Bollettino al 30/06/2008 8 Il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, recependo la definizione dell’art. 2 della Direttiva 2001/77/CE, include tra le fonti rinnovabili esclusivamente le seguenti:

“eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

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